Attento paziente! Solo il medico chirurgo laureato in Italia può curarti con l’ago d’agopuntura..

Il dry needling è una metodica utilizzabile per curare i problemi di dolore cronico. Sovente viene disonestamente spacciata per tale ma non si tratta di agopuntura, anche se vengono utilizzati gli stessi aghi. Solo il medico chirurgo laureato nell’unione europea è autorizzato comunque ad utilizzarla per curare i pazienti. Quindi, contrariamente a quanto spesso avviene, è formalmente proibito utilizzarla ai fisioterapisti anche se in possesso di mini laurea! Coloro tra di essi che persistessero nel praticarla possono essere denunciati per abuso della professione medica; ne consegue anche che queste prestazioni se da essi eseguite e fatturate non possano avere nessun valore ai fini di detrazione fiscale.
Riceviamo questa notizia dal presidente della FISA (Federazione Italiana Società di Agopuntura) di cui l’UMAB fa parte. Il Dr. Carlo Maria Giovanardi nella sua comunicazione ci invita a dare al pubblico la massima diffusione di un parere del CSS in merito al Dry Needling.
Vi riporto la sintesi del documento:
Con riferimento alle richieste pervenute a questa amministrazione da parte dei codesti Ordini e Società Scientifiche in indirizzo relative ad una revisione del parere del Consiglio Superiore di Sanità emesso nella seduta del 2013 si comunica quanto segue. La scrivente a seguito delle anzidette istanze, con relazione a firma dell’On. Ministro, ha formulato una richiesta di riesame di tale parere al Consiglio Superiore di Sanità. Il Consiglio medesimo si è espresso a Sezioni Congiunte II e V nella seduta del 13 giugno 2017 con il parere allegato ritenendo che “la pratica del dry needling, pur con le già riferite limitazioni scientifiche, sia ad esclusivo uso medico chirurgo abilitato all’esercizio della professione ed in possesso di specifica formazione post laurea conseguita con le stesse modalità previste dell’ Accordo Stato Regioni del febbraio 2013, in quanto considerato atto medico”.
In allegato il documento originale
Quaderno Bresciano di Agopuntura anno 2011 n°1

Quaderno Bresciano di Agopuntura anno 2010 n°1


Quaderno Bresciano di Agopuntura, anno 2009, n. 1

Dossier: Una legge sulla Agopuntura e la Medicina Complementare… cosa “bolle in pentola”?
Ci siamo lasciati nell’ultimo numero del 2008 del Quaderno Bresciano di Agopuntura con l’idea che in questa nuova legislatura, grazie anche ad un senso di solidarietà trasversale ai vari schieramenti politici, venissero finalmente promulgati i termini regolatori delle Medicine non Convenzionali (vedi scheda informativa) che sempre più frequentemente sono chiamate a soddisfare i bisogni di salute dei cittadini in quei settori in cui lo stato è vacante; naturalmente quando il paziente può pagarsele di tasca propria.
In tale occasione avevamo esaminato vari progetti di legge relativi all’argomento in discussione che erano stati proposti in Parlamento intorno alla primavera del 2008. Il loro stato dei lavori viene esposto di seguito.
D.L. Cursi n°145 presentato il 29/04/2008 assegnato 11/11/2008, in corso esame di commissione
D.L. Massidda n° 481 presentato il 12/05/2008 assegnato 11/11/2008, in corso esame di commissione
D.L. Bosone n° 713 presentato il 29/05/2008 assegnato 11/11/2008, in corso esame di commissione
D.L. Regione Emilia Romagna n° 1159 presentato il 26/05/2008, assegnato 09/10/2008 non ancora iniziato l’esame
D.L. Vincenzo Antonio Fontana n°920 et al. presentato il 08/05/2008, assegnato 14/10/2008 non ancora iniziato l’esame
D.L. Tassone Ciccanti n°594 et al. presentato il 30/04/2008, assegnato 14/10/2008 non ancora iniziato l’esame
Chi volesse approfondire questi PDL lo può fare consultando il n°2/2008 del QBA nella sezione documenti allegati alla notizia.
Dall’esame di queste note non abbiamo ricavato l’idea che vi sia stata una particolare sollecitudine nel portare avanti questi progetti. Usando un eufemismo potremmo dire che siamo ancora in alto mare, sull’abbrivio di quest’onda, temiamo che questi provvedimenti non vedranno mai il porto. La speranza è, comunque, sempre l’ultima a morire.
Segnalammo una “mina vagante” nel capo delle MNC: la chiropratica. Ebbene, in data 11/06/2008, è stato presentato a cura dell’On. Manuela di Centa PDL n°1287 riguardante “Riconoscimento e disciplina della chiropratica come professione sanitaria primaria”; lo stato attuale del PDL è di assegnato in data 12/12/2008 ma non ancora iniziato l’esame della commissione. Lo scopo di questa legge è quello di istituire un corso di Laurea in Chiropratica con il riconoscimento del titolo di “dottore in chiropratica” come figura alternativa a quella medica, questo malgrado la FNOM&O ( Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici ed Odontoiatri) l’abbia definita come esclusivo atto medico. Evidenziamo come nella introduzione a questa proposta di legge si garantisca una particolare sicurezza ed efficacia della metodica, ciò in modo particolare nella patologia della colonna cervicale e lombare. Non possiamo di conseguenza esimerci dal dovere di segnalarvi i dati presentati da una recente revisione sistematica della letteratura del 2007 a cura del prof. E.Ernst, pubblicata su Medline; questo lavoro scientifico ha sottolineato, al contrario, una elevata frequenza di eventi avversi conseguenti alla manipolazione del rachide. I più frequenti anche se transitori e di lieve intensità quali cefalea, rigidità, irradiazione e aumento del dolore e affaticamento sono segnalati con alta frequenza (60%) e producono un notevole disagio per il paziente; molto più rari sono quelli gravi quali le dissezioni di arterie carotidee e vertebrali, le lesioni nervose, le erniazioni discali che spesso accadono in pazienti di giovane età trattati, purtroppo, per patologie relativamente benigne quali cefalea e dolore al collo che avrebbero potuto beneficiare di trattamenti meno invasivi; i loro esiti quando sono in larga parte permanentemente invalidanti. I terapisti maggiormente coinvolti in questi eventi sono risultati essere i “chiropratici”. Lo studio riporta anche come le evidenze scientifiche per l’efficacia del trattamento chiropratico nella patologia maggiormente affrontata, la lombalgia, siano scarse e contraddittorie ed addirittura inesistenti per tutte le altre condizioni morbose usualmente trattate dai chiropratici. Riteniamo pertanto “pericoloso” introdurre tra le figure professionali primarie del nostro sistema sanitario quella del “chiropratico non medico”. La chiropratica presenta un rapporto “rischio/beneficio” estremamente alto; dovrebbe essere applicata solo dopo avere tentato tutte le risorse terapeutiche di minor rischio e non come primo trattamento come è obbligata a fare una figura professionale che questo solo può offrire al paziente. Questa scelta terapeutica deve essere appannagggio solo di un medico adeguatamente formato a livello Universitario che, forte della sua globale e complessa preparazione, è l’unico a poterne valutare l’opportunità. E’ singolare come, in questo settore, mentre i medici stentano a fare riconoscere la propria professionalità altre figure riescano a disporre di notevoli spazi promozionali; segnaliamo a tal proposito la recentissima intervista su una delle reti del servizio pubblico ad uno dei principali rappresentanti non medici della chiropratica che, a margine di un servizio televisivo che esaltava esattamente le indicazioni contestabili a livello scientifico della metodica, si lamentava per il mancato riconoscimento della propria figura professionale.
E’ stato in seguito presentato al Senato della Repubblica in data 13 Novembre 2008 il disegno di legge n° 1207 d’iniziativa del senatore Gramazio sulla istituzione e regolamentazione del titolo di “esperto in medicina manuale – vertebrale” riservato ai laureati in Medicina e Chirurgia.
Auspicammo allora che la regolamentazione in Italia dell’Agopuntura potesse essere svincolata da quella delle altre MNC. Fummo profeti? Nei fatti venerdì 19 Giugno è stato presentato da parte dell’onorevole Domenico Scilipoti, con la presenza, in conferenza stampa, di due dei massimi rappresentanti della FISA (Federazione Italiana delle Società di Agopuntura) il Dr.Giovanardi C.M. (presidente) e il Dr. Quirico P.E. (coordinatore per la formazione)un nuovo progetto di legge che pare avere raccolto quanto avevamo ipotizzato.
“Disposizioni concernenti la pratica e l’insegnamento dell’agopuntura e delle discipline affini”questo il titolo della proposta che potrebbe rappresentare una accelerazione verso l’integrazione nel nostro sistema medico della nostra metodica che, maggiormente tra le cosiddette MNC (Medicine non Convenzionali), possiede evidenze di scientificità. Il PDL che porta il numero 2324 e che, dopo la presentazione, è in fase di assegnazione alla commissione che dovrà esaminarlo è pubblicato, nella bozza che ci è giunta, come documento allegato a questo articolo. Se facciamo riferimento ai tempi delle proposte di legge sopra citate, passeranno diversi mesi prima che questa PDL giunga in commissione; nel frattempo, da queste pagine, invitiamo tutti gli interessati ad esprimere il proprio pareresia positivo che negativo; a tal fine potrete scrivere all’UMAB che si impegna a pubblicare gli interventi ed a trasmetterli al promotore del PDL.
Come ulteriore stimolo alla discussione lo scrivente esprime di seguito, a titolo personale e non dell’UMAB, alcuni punti di vista che considera sia interlocutori che integrativi nei confronti del PDL sopra citato.
Quale dovrebbe essere l’oggetto di una futura legge?
L’Agopuntura è stata inserita dal documento FNOM&O di Terni tra le MNC ( Medicine Non Convenzionali); nel mondo anglosassone tali medicine vengono definite come CAM (Complementary and Alternative Medicine); l’Organizzazione Mondiale della Sanità considera i termini “complementare”, “alternativa” e “non convenzionale” come intercambiabili ma propone di riservare il termine “non convenzionale” a quei paesi, come l’Italia, in cui questi sistemi di salute non siano inseriti nel piano formativo curriculare obbligatorio del corso di medicina e chirurgia e non facciano parte del sistema sanitario nazionale dominante; per questo e, forse anche, per la possibile accezione negativa che il termine “alternativo” potrebbe assumere si e preferito continuare, in Italia, a definire tali medicine come “ non convenzionali”.
Facciamo ora un passo indietro. L’Agopuntura fa parte della MTC ma non costituisce un sistema medico compiuto; è solo una delle tecniche insieme alla Fitoterapia, la Moxibustione, la Coppettazione, il Massaggio ed il Tuina etc. che concorrono a costituire il sistema medico definito: “Medicina Tradizionale Cinese”. Esistono nel mondo decine di “varianti” della Agopuntura Tradizionale Cinese; una delle gemmazioni più feconde è stata quella Giapponese che ha portato nell’epoca moderna allo sviluppo del “Metodo Diagnostico e Terapeutico di Agopuntura Ryodoraku” (vedi scheda).
L’Agopuntura e la Fitoterapia Tradizionale Cinese sono di stretta competenza medica mentre le altre tecniche sono utilizzabili anche da figure ausiliarie non mediche. Le evidenze di scientificità della agopuntura sono maggiormente presenti quando questa tecnica terapeutica sia utilizzata in modalità “complementare” alla medicina convenzionale ed è a questa modalità di utilizzo che corrisponde la massima possibilità di accettazione, anche culturale, da parte della medicina ortodossa; nei paesi occidentali questo si è spesso evidenziato attraverso la pratica della cosidetta “Agopuntura Riflessoterapica”. Il nostro fine dovrebbe essere quello di riuscire ad inserire l’Agopuntura nel nostro sistema medico senza che essa costituisca un “corpo estraneo” cercando di non perdere, nello stesso tempo, le sue caratteristiche peculiari.
Quale tipo di formazione per il medico agopuntore in Italia?
Primariamente quella che permetta di acquisire le basi teoriche della MTC che sono, per necessità, propedeutiche all’acquisizione delle regole della agopuntura; è parimenti necessaria anche una approfondita conoscenza di quelle tecniche di agopuntura, cosiddette “riflessoterapiche” che costituiscono un valido complemento della medicina convenzionale; l’agopuntura Ryodoraku , un metodo che si colloca “a ponte” tra l’agopuntura tradizionale e quella riflessoterapica o moderna, possiede tutti i requisiti per facilitare questo tipo di approccio.
L’offerta formativa che l’Unione dei Medici Agopuntori Bresciani in ottemperanza delle proprie regole statutarie, grazie alla collaborazione della locale università, propone già da più di 10 anni comprende, da sempre, tutte le metodiche sopra citate: “ MTC, Agopuntura Riflessoterapica, Agopuntura Ryodoraku”.
Quali i provider per la formazione? Università o Scuole private?
I praticanti l’agopuntura devono, innanzitutto, essere medici. La relativa formazione di conseguenza deve, assolutamente, essere secondaria a quella medica convenzionale; non è ipotizzabile che possa esistere, in Italia, una formazione parallela come avviene in Cina. La sede della formazione è, in primis, quella universitaria e deve avvenire in due fasi. Un momento “informativo” con l’introduzione di appositi corsi per gli studenti di medicina nel piano curriculare di studi; un momento “formativo” proposto ai medici laureati che intendano avvalersi di tale pratica. Attualmente i momenti formativi post laurea sono i seguenti: Scuola di specializzazione, Master Universitario biennale e Corso di perfezionamento annuale. Consideriamo l’idea di organizzare, in Italia, un corso di specializzazione in MTC di difficile attuazione, non esistendo a livello di Unione Europea analogo istituto.
L’UMAB ( Unione dei Medici Agopuntori Bresciani) collabora da più di 10 anni ad un “Corso Biennale di Perfezionamento in Agopuntura e Tecniche correlate” organizzato dall’Università degli Studi di Brescia; il corso è costituito da 12 seminari all’anno per un totale di 300 ore certificate di didattica frontale e tirocinio negli studi di agopuntori esperti dell’UMAB. Vengono sommate 300 ore di autoapprendimento per un totale di 600 ore che equivalgono a 24 CFU ( Crediti Formativi Universitari). I medici licenziati da tale corso hanno dimostrato, alla prova del campo ed anche durante stages di studio in Cina, di avere acquisito una completa formazione di base pur essendo partiti da un livello nullo di conoscenza della materia.
Anche sulla base di questa esperienza lo scrivente, docente presso tale corso, considera come ottimale ai fini formativi in Agopuntura lo strumento del Master Universitario di II livello con l’acquisizione di 60 CFU in due anni( 1 CFU equivale a 25 ore di attività dello studente come didattica frontale ed autoapprendimento); questa tipologia di corso non implicherebbe per le università particolari aggravi di carattere tecnico economico permettendo infatti, dato il notevole monte ore formativo e nell’ottica di favorire l’integrazione tra le due medicine, l’utilizzo anche di docenti propri della facoltà stessa.
Quale sarebbe il ruolo delle scuole private?
Possediamo un patrimonio di docenti delle scuole private italiane, di formidabile preparazione sulla materia, che sicuramente costituiranno un ottimo bacino a cui le facoltà universitarie potranno attingere. Non riterrei opportuno un utilizzo troppo esteso di docenti non italiani, in primis per l’impossibilità di verificarne l’effettiva preparazione e non secondariamente perché, se consideriamo come fine ultimo l’integrazione dell’agopuntura nel nostro sistema medico dovrebbe essere logicamente preferibile dotarsi di docenti che questo conoscano per quotidiana frequentazione; li giudico maggiormente idonei per preparare i colleghi che si avvicinano all’agopuntura condividendo tale obiettivo.
Acquisire 60 CFU, in Università, in due anni, può rappresentare per un medico che lavora un impegno economico e di tempo improponibile e nel contempo un deterrente. La mia proposta è che tale dote di CFU possa essere anche acquisita, a parità di programmi svolti e di impegno orario, in quattro anni presso una Scuola Privata allo scopo legalmente equiparata.
La Fitoterapia Cinese?
Il suo inserimento in una legge che disciplini la formazione in agopuntura, quando lo scopo di tale provvedimento sia quello della integrazione di questa tecnica terapeutica nel nostro sistema medico e servizio sanitario, mi sembra al momento problematico. In primo luogo perché solo una minoranza degli agopuntori ,in Italia, la utilizza abitualmente come complemento agli aghi e, secondariamente, perché ritengo che il volerla includere ad ogni costo, possa portare ad un ulteriore ritardo nella messa a punto della legge. Quando, nella pratica quotidiana, si desideri integrare l’agopuntura ad un trattamento farmacologico è più conveniente e semplice farlo con uno convenzionale. Nella esperienza dello scrivente tale strategia determina, quando favorevole, un ridotto utilizzo di entrambe le terapie con maggiore vantaggio per il paziente. La fitoterapia secondo i principi della MTC utilizza miscele di “droghe” di origine vegetale, minerale o animale; ricordo per inciso che nei tempi antichi questa metodica si è spesso proposta in antitesi alla agopuntura utilizzando categorie diagnostiche del tutto proprie. Sulla base delle moderne conoscenze occidentali della fitoterapia questa modalità operativa potrebbero generare notevoli problematiche. Ogni singolo farmaco vegetale è un prodotto complesso di più principi attivi (fitocomplesso); ognuno di tali principi possiede la capacità e probabilità di interagire in maniera diversa con l’organismo del paziente e, soprattutto, con altri prodotti farmacologici sintetici che lo stesso stia assumendo determinando effetti che,non sempre, possono essere favorevoli. Queste interazioni non sono completamente conosciute. Se questo è vero per un singolo prodotto vegetale il tutto si amplifica quando la miscela dei vegetali assunti arriva, come nel caso della fitoterapia cinese, a più varietà. Esiste un ulteriore problema; spesso il produttore estero offre materia prima di scarsa qualità, povera di principi attivi quando non contaminata con pesticidi, aflatossine etc. I prodotti di farmacologia cinese immessi sul mercato da parte delle ditte Italiane più quotate sono comunque di ottima qualità e, da questo punto di vista, sicuri. Ciò malgrado queste aziende incontrano grosse difficoltà, stante la attuale normativa europea ed italiana sui farmaci vegetali, per potere registrare come “farmaco” il proprio prodotto; di conseguenza la maggior parte dei prodotti in commercio in questo settore lo sono come integratori. Questa situazione apre purtroppo le porte anche a quelle ditte poco serie che riescono a proporre al pubblico attraverso le lusinghe delle vendite “on line” e di un minor costo prodotti meno controllati e spesso pericolosi per la salute.
La nostra opinione è quella che anche la “fitoterapia cinese” debba rientrare in un più ampia legge di regolamentazione nazionale della “fitoterapia tradizionale occidentale”; a tal proposito è stata presentata in parlamento il 13 Maggio 2008 a cura del sen. Massidda la proposta di legge 502, dal titolo “Disciplina della Fitoterapia” la stessa è stata assegnata in commissione il 16/12/2008 ma non ne è ancora iniziata la discussione. Anche in questo settore il medico che voglia esercitare la “fitoterapia tradizionale cinese” dovrebbe possedere una completa formazione sulle basi scientifiche della “fitoterapia tradizionale occidentale ”; è possibile che un corso sulla Agopuntura possa fornire gli elementi essenziali di entrambe oppure tutto dovrebbe essere demandato ad un più esclusivo momento formativo?
L’opinione dello scrivente è che sia più opportuno limitare, per il momento, la futura legge al solo ambito della agopuntura e delle tecniche, non farmacologiche, ad essa correlate.
Dr. Antonio Losio
Cosa si intende per Medicine non Convenzionali
Onorevole Di Centa su chiropratica
Disegno di legge sen Gramazio Esperto in medicina manuale vertebrale
Eventi avversi della chiropratica (lingua inglese)
Quaderno Bresciano di Agopuntura, anno 2008, n.2

Dossier: Agopuntura e Medicina Complementare, a quando la legge?
Con questo numero del Quaderno Bresciano di Agopuntura, costituito da un solo articolo, vogliamo proporre un “update” cronologico e legislativo della situazione attuale delle medicine non convenzionali in Italia; per una maggiore comprensione del testo pubblichiamo, in allegato, dei documenti ufficiali che per quanto possibile sono nel loro testo integrale, consultabili durante la lettura anche da link interni al documento. Buone notizie per l’agopuntura vengono dal XXIII Congresso Nazionale S.I.R.A.A. (Società italiana di Riflessoterapia, Agopuntura e Auricoloterapia) “Agopuntura e terapie non farmacologiche nelle cefalee” che si è tenuto il 24-25 Ottobre 2008 a Milano. Nella relazione del Dr. G. Allais, presidente della SIRAA è stato portato a conoscenza dei partecipanti che, nuove revisioni sistematiche da parte di una delle maggiori società di controllo e verifica della letteratura scientifica, la Cochrane Collaboration, in pubblicazione nel 2009, presenteranno la conclusione che, per cefalea ed emicrania, esiste una consistente evidenza che l’agopuntura apporti un beneficio rispetto al trattamento solo sintomatico o al trattamento di routine. Ancora una volta sono state, così, riconosciute le evidenze di scientificità, le qualità e le potenzialità di una disciplina medica che, per questo, avrebbe già dovuto da tempo essere inserita, per le adeguate indicazioni, nel Servizio Sanitario Nazionale. L’agopuntura, tranne quella con indicazioni anestesiologiche è invece esclusa dal 1982 dai livelli essenziali di assistenza (LEA) ed è disponibile per gli utenti del SSN in maniera non ufficiale e solo a macchia di leopardo sul territorio nazionale. Attualmente l’unica certezza ufficiale dell’Agopuntura Italiana è di essere considerata atto medico come da sentenza della corte di Cassazione del 1982. Allo stato di fatto è relegata in un limbo, legata al carro delle medicine non convenzionali con le quali attende, dalle prime proposte di legge risalenti al 1987, il riconoscimento ufficiale da parte dello stato Italiano. E’ reale che le discipline non convenzionali siano emarginate? Così appare e un’ ulteriore convalida a questa supposizione potrebbe venire dalla lettura di un articolo recentemente pubblicato in rete a firma del Dr. Giuseppe del Barone ( ex presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e Odontoiatri – FNOMeO – fonte So-Wen Medicina Naturale) sotto il titolo “Medicine non Convenzionali ritornano sconosciute?” che vi invitiamo a consultare negli allegati. Il Dr. Del Barone è il presidente dello “storico” consiglio nazionale FNOMeO tenutosi a Terni il 18 Maggio 2002 che portò all’elaborazione del documento “Linee guida della FNOM e O su discipline e pratiche non convenzionali” che venne considerato, da gran parte del mondo medico Italiano, una apertura allle discipline citate che comprendevano:
Seguì un periodo di grande fervore ed ottimismo (esagerato?) da parte dei medici che le esercitavano e, anche, di politici che si risvegliavano a rinnovato interesse. Vi furono vibranti proteste da parte dei detrattori di professione delle MNC; la maggioranza del mondo medico tradizionale sembrò accettare con inerte rassegnazione questa svolta culturale e non obiettò più di tanto; il tutto sembrava avere aperto, finalmente, la strada della integrazione, del riconoscimento ufficiale, la disciplina delle corrette indicazioni cliniche e della relativa formazione Il tempo passò ma nulla accadde.Nelle more di chi deputato, con un successivo documento del 22/02/2007, il consiglio Nazionale della FNOMeO richiese con forza un intervento legislativo del Parlamento che portasse all’approvazione di una normativa specifica sulle Medicine e pratiche non convenzionali al fine di consentire anche in tali ambiti il rispetto del diritto sancito dalla Costituzione alla tutela della salute dei cittadini, possibile solo attraverso una piena realizzazione e valutazione della competenza professionale. In conseguenza si assunse la responsabilità di emanare un documento relativo ai:“Requisiti indispensabili per la pubblicità dell’informazione sanitaria relativa all’esercizio professionale non convenzionale“. A discapito di tutto, oggi Novembre 2008, possiamo ,forse o con certezza, condividere l’idea che sulle discipline non convenzionali sia calato il silenzio grazie anche all’abulia del legislatore; di queste medicine è anche difficile trattare nell’ECM e i loro detrattori ad oltranza hanno ripreso voce. Dal 2002 innumerevoli progetti di legge sulle MNC sono stati proposti e sono tramontati con i governi relativi; ci siamo occupati,nei numeri 2/2004 e 1/2005 del Quaderno Bresciano a cui rinviamo,delle due proposte a nome Lucchese. Attualmente sono state depositate e dovrebbero essere in discussione nelle idonee sedi governative le seguenti proposte di legge sulle discipline non convenzionali: Presso il senato della repubblica:
Presso la camera dei deputati
La proposta Cursi si riferisce ad Agopuntura, Fitoterapia, Omeopatia e Omotossicologia. Le proposte Massidda, Bosone e Regione Emilia Romagna, seppure con qualche differenza, sono relative alle nove discipline precedentemente citate. Per chi desiderasse approfondire l’argomento le singole proposte di legge sono pubblicate in allegato. Anche a livello regionale si è molto discusso di MNC, in particolare vogliamo citare la Regione Toscana che può vantare, sull’argomento, una notevole esperienza che risale fino al lontano 1987 ( vedi allegato curriculum della regione). Nel nuovo piano sanitario della Regione Toscana per gli anni 2008-2010 le medicine complementari saranno inserite nei livelli essenziali di assistenza (Lea). La regione toscana con la Legge Regionale n°9 del 19 Febbraio 2007 ha, infatti, deliberato sulle modalità di esercizio delle Medicine Complementari da parte dei Medici e Odontoiatri, dei Medici Veterinari e dei Farmacisti. A tale legge si oppose con ricorso n.22 del 4 maggio 2007 nelle vesti della presidenza del consiglio dei ministri il governo allora in carica. In conseguenza di tale ricorso la regione toscana in data 25 Maggio 2007 promulgò un decreto di modifica alla suddetta legge per cui con successivo atto, notificato alla Regione Toscana in data 13 luglio 2007 e depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il 21 luglio successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri dichiarò, stanti le modifiche apportate alla legge impugnata con legge regionale 25 maggio 2007 n. 31, recante «Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9 (Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti)», di rinunziare al ricorso; tale rinunzia venne formalmente accettata dal legale rappresentante della Regione Toscana, con atto depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale in data 22 aprile 2008. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controporte, comportò l’estinzione del processo sancita dalla ordinanza della Corte costituzionale 198/2008. La legge venne di conseguenza confermata. Corollario importante della legge della regione Toscana è la delibera n. 49 del 28/01/2008 sulle modalità di esercizio delle Medicine Complementari da parte dei Medici e Odontoiatri, dei Medici Veterinari e dei Farmacisti. Il protocollo d’intesa allegato alla delibera n.49 definisce i criteri di accreditamento di operatori ed enti formativi ed anche l’istituzione presso gli Ordini, di elenchi dei professionisti esercenti le medicine complementari (agopuntura, fitoterapia, omeopatia). Un aspetto importante delle legge è la distinzione tra Medicine non Convenzionali e Complementari; tra queste ultime vengono confermate l’Agopuntura, la Fitoterapia, l’Omeopatia e la Medicina Manuale che, vengono di conseguenza distinte dalle altre. Questa concezione si allinea , di fatto, alla definizione internazionale che preferisce al termine di medicina non convenzionale quello di CAM (Complementary or Alternative Medicine). E’ possibile che le pratiche non convenzionali, precedentemente definite, non siano destinate a rimanere un gruppo compatto.Due casi sono da citare. La fitoterapia puo’ essere considerata un diverso approccio alla farmacologia nella medicina tradizionale, una allopatia naturale. E’ stata inserita per errore nelle MNC, il suo posto naturale è nella medicina convenzionale e qui sarà destinata a tornare. La chiropratica viene sdoganata da un emendamento alla legge finanziaria del 2008 (articolo2, comma 355) presentato in Senato dal sen. Luigi Lusi e sostenuto alla Camera dall’on. Manuela di Centa che recita: è istituito presso il Ministero della salute,senza oneri per la finanza pubblica, un registro dei dottori in chiropratica. L’iscrizione al suddetto registro e` consentita a coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente. Il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore in chiropratica ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico puo’ essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previsti dall’ordinamento. Il regolamento di attuazione del presente comma è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della salute. Grazie a questo emendamento alla finanziaria 2008 ( governo Prodi) è stata data la possibilità di essere riconosciuta come professione sanitaria di grado primario, quindi con il diritto di fare diagnosi e prescrivere in totale autonomia accertamenti e terapia, a una disciplina che è attualmente praticata, secondo l’accezione intesa nel decreto, nella nostra nazione solo da 300 personaggi non medici formatisi con un titolo di studio non conseguito in Italia.Pubblichiamo in allegato anche alcune riflessioni di tipo legale sulla congruità di tale decisione. Per avere un equivalente riconoscimento i medici praticanti la chiropratica ed altre forme di medicina manuale, formatisi secondo un curriculum di studi nazionale attualmente non ufficiale, devono sperare che qualche parlamentare si degni di portare avanti le proposte di legge precedentemente citate e che, l’attuale governo, duri abbastanza per approvarle. Una legge che disciplini la materia delle MNC è urgente ed indispensabile, purtroppo, le troppo rivalità di carattere scientifico ed economico con la medicina classica e all’interno delle varie pratiche non convenzionali rischiano di costituire un ostacolo insormontabile. Nell’attesa di una legge sulle MNC è giusto che l’agopuntura proponga svincolandosi dalle altre MNC una alternativa praticabile?Se così fosse si potrebbe esaminare l’ipotesi che, ai sensi del sopra citato art. 17 comma 3 della legge 23 Agosto 1988, possa essere proposto, in tempi brevi, con decreto interministeriale tra il Ministro della Salute e quello della Pubblica Istruzione un regolamento riguardante l’agopuntura che disciplini a livello nazionale:
Le società italiane di agopuntura, associate alla FISA, hanno la competenza necessaria per fornire, al riguardo, una valida consulenza al ministero. Sembra che noi italiani siamo artisti nel rendere complicate le cose semplici. E’ possibile che i nostri politici, anche in maniera trasversale, possano valutare la fattibilità di questa “semplice” proposta? Dr. Losio Antonio Documenti allegati MNC ritornano sconosciute del Barone Proposta di legge Emilia Romagna Curriculum MNC regione Toscana Piano Sanitario Toscana 2008 2010 Estratto Legge 23 Agosto 1988 n.400 Ordinanza corte costituzionale 198 2008 Protocollo delibera n 49 regione toscana Ricorso n.22 del 4 Maggio 2007 PCM contro Toscana Riflessioni sulla congruità della chiropratica
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Quaderno Bresciano di Agopuntura, anno 2005, numero 1

1° Numero 2005 EditorialeCi siamo lasciati discutendo, nel il secondo numero 2004 del Quaderno Bresciano di Agopuntura, sulle prospettive della agopuntura in italia. In quel numero avevamo presentato le nostre perplessità su quanto espresso dal documento del comitato nazionale di bioetica sulle Medicine non Convenzionali. La lettura della proposta di legge Lucchese sulle medicine non convenzionali, allora circolante, aveva suscitato altrettanta discussione. Rimarchevoli a questo proposito le opinioni presentate dal presidente dell’UMAB nella lettera rivolta all’ordine dei Medici di Brescia. ![]() Dopo quasi un anno la proposta di legge Lucchese è stata rivista e ripresentata. (chissà se riuscirà a sopravvivere all’ennesima legislatura?) E’ buona? E’ migliore della precedente? Ne riportiamo il testo integrale e lasciamo al lettore il giudizio. Da agopuntore mi chiedo? Perchè il destino dell’agopuntura deve essere, in Italia, legato a quello delle altre pratiche di medicina non Convenzionale? Perchè si deve sempre fare di ogni erba un fascio? L’UMAB ha lavorato e , nel suo piccolo, ha ottenuto al XVIII congresso nazionale della SNAMID un prestigioso premio alla ricerca scientifica per pazienti HIV trattati con agopuntura. Due esperienze cliniche sulla disuassuefazione dal tabagismo e sulla meralgia parestesica completano questo numero del nostro giornale. Antonio Losio
Sommario: La nuova proposta di legge Lucchese sulla Medicina Non Convenzionale Proposta Lucchese per la Medicina Non Convenzionale E’ possibile smettere di fumare con l’agopuntura? (Dr. Sergio Perini) Il trattamento in agopuntura della meralgia parestesica (Dr. Roberto Favalli) Caso clinico Meralgia parestesica L’UMAB vince il premio alla ricerca Masson (Dr. Sergio Perini) |
Quaderno Bresciano di Agopuntura, anno 2004, numero 2

Quale futuro per le Medicine Non Convenzionali Un nuovo vento sembra spirare sulle Medicine Non Convenzionali (MNC) e, tra di esse, sull’agopuntura. Sarà favorevole? Sarà la volta buona o avremo l’ennesima delusione?Leggete gli articoli pubblicati
Alcune brevi considerazioni sul documento che il Comitato Nazionale di Bioetica (CNB) ha prodotto dopo l’esame dell’ultima proposta di legge per la regolamentazione delle medicine non convenzionali in Italia. Questa proposta di legge, sicuramente non tra le migliori presentate, purtroppo ricalca quanto già presente a livello di parlamento europeo in cui viene giustificato anche il ruolo dei “non medici” nella pratica di queste discipline. Il CNB ha ritenuto che essa sia” pregna di nodi concettuali particolarmente complessi e di evidente rilievo bioetico e prospettante soluzioni e provvedimenti gravidi di conseguenze nel prossimo futuro”. Stante la gravità del problema il CNB ha quindi deciso che è giunta l’ora di “risolvere (finalmente) il complesso e grave problema delle medicine non convenzionali”(tra cui l’agopuntura). Recita il CNB: Queste “medicine non convenzionali” vorrebbero il “pluralismo scientifico”. Ma scherziamo? Il pluralismo scientifico non esiste e non è mai esistito,il sapere scientifico è unico nelle sue varie parti e deve dare una visione unitaria della realtà (o visione unica della realta?) Che il sole, a nostra insaputa, abbia ripreso a girare intorno alla terra? Inciso: In Francia, quindi in Europa, L’Accademia di medicina vuole eliminare il pagamento dei farmaci omeopatici da parte della mutua. Si ritiene che l’omeopatia sia un metodo terapeutico immaginato, due secoli fa, partendo da preconcetti privi di fondamento scientifico. Dieci milioni di francesi consumano omeopatici (65% del costo del farmaco a carico del paziente) che vengono prescritti da trentamila medici. Una spesa di settanta milioni di euro all’anno che equivale ad una goccia nel mare della spesa farmaceutica. Nell’esporre queste “sue” opinioni il CNB si riallaccia ad una propria vecchia fatica compendiata nel titolo “Scopi, limiti e rischi della medicina”. Ebbene: Gli scopi della medicina… non possono ridursi al risparmiare settanta milioni di euro di farmaci considerati inutili per poi dovere o…potere… prescrivere ai pazienti altri farmaci o trattamenti convenzionali di maggior costo nonostante il maggior rischio di effetti collaterali e pur senza miglioramento certo dei risultati. I limiti della medicina .. ufficiale e non, sono a tutti ben evidenti; il rimedio agli stessi non consiste nell’accentuare la separazione tra le due metodiche bensì, come già avviene in molte nazioni, nell’incoraggiare l’integrazione dei due sistemi medici per il beneficio del paziente. I rischi… secondo il CNB: “la libertà di cura tuttavia non può prescindere dalle conoscenze scientifiche acquisite e convalidate, senza le quali non è possibile tutelare adeguatamente la salute del paziente garantendone l’informazione ai fini del consenso”. Good! Queste conoscenze sono le stesse che avrebbero dovuto impedire l’immissione in commercio di quella classe di farmaci antinfiammatori, recentemente assunta agli onori della cronaca, che si stanno rivelando un vero boomerang per la salute dei pazienti. Chi le ha acquisite e chi le ha convalidate? Chi ha nascosto agli utenti e agli stessi prescrittori l’informazione sui potenziali danni a livello cardiocircolatorio? Quale esperienza è stata sufficiente a permetterne la diffusione a livello mondiale. E’ tutto questo etico?
Perché i dubbi che ora sorgono per le medicine non convenzionali non si sono posti quando si doveva autorizzare l’immissione in commercio in Italia di queste molecole visto che i primi segnali di danni cardiaci erano già apparsi da anni? Di cosa ci si stava preoccupando? Probabilmente delle gravità dei danni prodotti da una seduta di agopuntura o dall’assunzione di un fiore di Bach! L’agopuntura deriva da un corpo di sapere “acquisito” grazie a migliaia di anni di studio e di revisione del metodo; “grave” dell’esperienza di milioni di pazienti in tutto il mondo, e, sia consentito dirlo, in ogni epoca. E’ sicuro che non abbia ancora acquisito la piena convalida scientifica. Se persisteranno atteggiamenti pregiudiziali come quello attuale del CNB; se si continuerà a tenere l’agopuntura fuori dai “templi” dove questa scienza si “fa”, questa verifica non si “farà” mai. Ma se questa accettazione/verifica dovesse essere concessa, concedendola a naturopati o affini, a scapito della garanzia e tutela che solo un medico può ed è tenuto a dare, sarebbe essa eticamente accettabile?
Dr.Losio Antonio |