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Iscrizione dei medici agopuntori ai registri presso il proprio ordine

Come per tutti gli altri medici esercitanti le discipline complementari e/o non convenzionali è facoltà del singolo professionista l’iscrizione al registro corrispondente alla disciplina esercitata presso l’ordine di appartenenza.

La normativa relativa è disciplinata in base ai seguenti provvedimenti e/o disposizioni e/o comunicazioni:

  • Accordo stato regioni nella seduta del 07 Febbraio 2013

il 7 febbraio 2013 viene firmato il noto accordo della Conferenza stato regioni che all’art.1 recita:

“Campo di applicazione l. Il presente accordo ha come oggetto la formazione dei medici chirurghi e odontoiatri che esercitano l’Agopuntura, la Fitoterapia, l’Omeopatia, la Medicina Antroposofica e l’Omotossicologia a tutela della salute dei cittadini e a garanzia del corretto esercizio della professione.”

Lo stesso accordo prevede all’ art. 3 la costituzione presso gli Ordini di elenchi cui debbono essere iscritti i Medici e gli Odontoiatri che esercitano le MNC:

“Elenchi dei medici chirurghi e degli odontoiatri esercenti l’agopuntura, la fitoterapia, l’omeopatia, la medicina antroposofica e la omotossicologia.

A tutela della salute dei cittadini vengono istituiti presso gli Ordini professionali provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri gli elenchi dei professionisti esercenti l’Agopuntura, la Fitoterapia, l’Omeopatia, la Medicina Antroposofica e la Omotossicologia. Tali elenchi sono distinti per disciplina.

Lo stesso accordo prevede criteri di formazione abbastanza rigorosi per l’iscrizione a tali elenchi, ed in particolare che tale iscrizione sia consentita solo a coloro che hanno conseguito diploma di corsi formativi effettuati da scuole accreditate dalla Regione di appartenenza. Non essendo al momento della stipula dell’accordo ancora partito l’accreditamento regionale, l’accordo stato regione prevede un periodo transitorio di 36 mesi (che scade il 7 febbraio 2016) durante il quale l’iscrizione agli elenchi è possibile anche per coloro che avendo seguito corsi di scuole non accreditate (e non poteva essere altrimenti) non avrebbero potuto iscriversi con i criteri definitivi.

All’art. 10 infine l’accordo prevede che:

Al termine della fase transitoria, così come sopra normata, l ‘iscrizione negli elenchi degli ordini è subordinata unicamente al possesso dell’attestato rilasciato dai soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione che nel frattempo avranno provveduto ad adeguare l’iter formativo in linea con i criteri definiti dal presente documento.”

  • FNOMeO – comunicazione 85

Leggere l’allegato

La situazione attuale in Regione Lombardia

Regione Lombardia aveva il compito di recepire tale Accordo e costituire la Commissione Regionale preposta all’accreditamento delle Scuole di Formazione Lombarde; in realtà fino alla pubblicazione della legge di riforma del SSR del 14 agosto 2015 nulla è stato fatto.

In tale occasione al comma 3 dell’art 18 si legge: ” La Regione, nell’ambito delle proprie competenze e funzioni, valorizza le professioni sanitarie nella rete del SSL, senza incremento di spesa sul bilancio regionale, in funzione dell’evoluzione normativa e delle prassi nazionali ed europee, con particolare riferimento: …omissis…   b) alle attività delle medicine non convenzionali di cui all’accordo 7 febbraio 2013 della Conferenza Stato- Regioni, in esecuzione e nei limiti della normativa europea e nazionale con riferimento ai professionisti che svolgono le prestazioni delle medicine complementari di agopuntura, fitoterapia, omeopatia ed omotossicologia, in possesso di diplomi, attestati o titoli ad essi equipollenti rilasciati dalle università ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;.

Tale passaggio pur nella evidente incongruenza con l’accordo stesso che parla di tutto fuorchè dell’Università (se non in riferimento ad eventuali Master) di fatto ha iniziato, seppure in ritardo, l’iter per il recepimento dell’ Accordo stato regione in Lombardia.

Il 2 ottobre dello stesso anno la giunta Lombarda ha deliberato deliberato :

1) di recepire, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente i criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia e dell’omeopatia da parte dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e deifarmacisti (Rep. Atti 54/CSR del 7 febbraio 2013);

2) di dare mandato alla Direzione Generale Salute di dare applicazione, con successivi atti, a quanto previsto dall’Accordo di cui al precedente punto.

Arriviamo alla situazione attuale. E’ ancora possibile per i medici agopuntori Lombardi iscriversi ai registri?

Secondo quali criteri?

La  deliberazione g.r. n° X / 5954 nella seduta del 05/12/2016 stabilisce quanto segue:

“Medicina complementare Nel corso del 2017, si darà seguito alla DGR n. 4104 del 2/10/2015, che recepisce l’Accordo 54/CSR del 7 febbraio 2013 della Conferenza Stato-Regioni, ed al successivo Decreto della Direzione Generale Welfare n. 10012 del 11/10/2016 che costituisce la “Commissione Regionale per l’accreditamento dei soggetti che erogano formazione in agopuntura, fitoterapia e omeopatia”. Proseguendo i lavori della Commissione stessa che completerà la definizione dell’iter previsto per l’accreditamento e procederà con le successive fasi

attuative. La procedura per l’accreditamento verrà formalizzata con decreto della Direzione Generale Welfare.

Si stabilisce che la fase transitoria, di cui all’art. 10 dall’Accordo 54/CSR del 7 febbraio 2013, verrà prorogata fino al 02.10.2018, e precisamente fino a 36 mesi successivi alla data di recepimento del citato Accordo.”

Pertanto i medici formati in agopuntura secondo quanto previsto dall’articolo 10 dell’accordo stato regioni potranno essere, in fase transitoria, iscritti ai registri dell’ordine fino a tutto il 2 Febbraio 2018.